martello del giudice con libro dei codici sullo sfondo

Chi deve pagare la tassa di iscrizione OPI?

La recente sentenza di Pordenone, pur non facendo ancora giurisprudenza, apre a un quesito sul quale molti negli ultimi anni avevano posto dubbi, La tassa di iscrizione all’Albo degli Infermieri ex IPASVI oggi diventato Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) spetta al dipendente o al datore di lavoro e cioè all’azienda sanitaria pubblica?

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É stata pubblicata a settembre 2019 ma in realtà risale al 11 luglio 2019. Parliamo della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 116/2019 che stabilisce l’onere del pagamento della tassa di iscrizione all’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche ex IPASVI) spetti al datore di lavoro e cioè all’Azienda Sanitaria pubblica in cui l’Infermiere esercita la professione.

La sentenza, è utile ricordare, non fa giurisprudenza. Cioè non ha stabilito in via definitiva che la tassa di iscrizione debba essere pagata dalle aziende perchè per questo è necessario che la sentenza venga pronunciata in questi termini dalla suprema Corte di Cassazione cosa che richiederà ancora del tempo. L’attuale provvedimento ha valore esclusivo per i 214 infermieri ricorrenti e tutti dipendenti dell’ASS 5 Friuli Occidentale.

Intanto, come era ampiamente prevedibile, la pronuncia del Giudice Angelo Riccio Cobucci ha innescato una discussione. A dire il vero tra alti e bassi la cosa andava avanti da tempo ma la perseveranza del Segretario Regionale per il Friuli nonché Dirigente Nazionale di NURSIND (Sindacato di Categoria degli Infermieri) Gianluca Altavilla.

Il tutti prende spunto da un’altra sentenza, questa si pronunciata nel 2015 dalla Cassazione e quindi con valore di legge (fino ad eventuale intervento futuro del legislatore), che riguardava gli avvocati con contratto di lavoro dipendente per la pubblica amministrazione. Questi, considerato il rapporto di esclusività per l’ente e cioè l’impossibilità di praticare l’attività professionale anche in regime privato, hanno chiesto e ottenuto che sia l’ente stesso a “rimborsare” la tassa di iscrizione all’ordine in virtù di quanto disposto dall’art. 1719 cc.

Articolo 1719 Codice civile

Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Il rapporto di esclusività degli infermieri è materia assai poco digerita dai professionisti perchè limita a tutti gli effetti la possibilità di aumentare il proprio reddito annuo al di sopra di quanto, sempre più di rado e sempre meno, stabilisce dal contratto. I professionisti con competenze elevate che hanno ottenuto in anni di esperienza e formazione universitaria post-base a spese proprie come master o lauree magistrali, da una parte non vedono adeguatamente valorizzata la propria professionalità e con il passare del tempo neanche delle prospettive concrete che ciò possa avvenire, dall’altra non hanno la possibilità di sfruttare quello che a tutti gli effetti è un investimento sulla propria carriera all’esterno dell’Azienda sanitaria pubblica.

La sentenza di Pordenone, in questo contesto, rappresenta una rivalsa dei professionisti. Non potendo uscire dal vincolo, pretendono che gli oneri relativi all’esercizio della professione che può essere esercitata solo per il datore di lavoro vengano rimborsati dal datore di lavoro stesso. É questa la motivazione alla base della decisione giudice ad accogliere il ricorso degli infermieri dell’ASS 5 Friuli Accidentale.

Chissà che, qualora il percorso giudiziario volga a nostro favore e quindi tutte le aziende pubbliche siano costrette a pagare l’iscrizione e parliamo di decine di milioni di euro/anno su scala nazionale, non si possa finalmente aprire una trattativa vera sul vincolo di esclusività dagli infermieri magari trasformandolo in una opzione che modifichi oneri e vantaggi sia per i dipendenti che per le aziende in base che si scelga di prestare servizio in via esclusiva o meno. Che poi è ciò che avviene già nel campo della dirigenza medica.

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