La buona notizia è di ieri. Quotidiano sanità pubblica il DDL 1616 (Disegno di Legge) a firma Laura Boldrini con cui si intende dare una ulteriore e importante spinta in avanti al riconoscimento delle competenze degli infermieri e di tutte le professioni sanitarie.
La proposta rappresenta una vera e propria riforma del settore che fa seguito alla 42/99 e e alla 251/00 e si tratta di 3 aspetti da tempo ampiamente dibattuti nel settore delle professioni sanitarie.
Una legge che farebbe fronte sia ai bisogni di salute dei cittadini che alle richieste di valorizzazione dei professionisti interessati e che vedrebbe la luce proprio nell’anno internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica. Non secondario l’aspetto della concomitante emergenza pandemica nazionale e mondiale in cui i professionisti del SSN hanno dimostrato all’opinione pubblica straordinaria competenza, resilienza ed abnegazione guadagnando visibilità e soprattutto quella stima che nonostante la crescita formativa e delle competenze tardava chiaramente ad arrivare.
In questo scenario la riforma potrebbe rappresentare il giusto riconoscimento dell’impegno e della competenza espressi in tutto il settore nella lotta all’epidemia da coronavirus. Ma anche la risposta ad un ventennio in cui i professionisti hanno visto progressivamente ridurre il potere d’acquisto senza introduzione di possibilità di carriera che potessero compensarle almeno per i professionisti meritevoli.
Sintesi degli aspetti oggetto di modifica:
- Criteri generali per la graduazione delle funzioni professionali, gestionali, didattiche e di ricerca, nonché per l’assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.
- L’attività dei professionisti sanitari è svolta con autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio sono progressivamente ampliati e implementati, anche in conformità alle scelte strategiche di programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle norme stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
- All’atto della prima assunzione, al professionista sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi definiti dal responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Superato il periodo di prova, al professionista sanitario è conferito un incarico professionale di base in relazione al programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza.
- Dopo il superamento di cinque anni di attività con valutazione positiva, al professionista sanitario sono attribuite funzioni di natura professionale più elevate prevedendo, anche, l’attribuzione di incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, incarichi gestionali, didattici e di ricerca, nonché incarichi gestionali di valenza dipartimentale.
- Per l’affidamento degli incarichi di professionista specialista e di professionista coordinatore, costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea magistrale o specialistica; a tal fine entro un anno dalla data di entrata in vigore, verrà riformulato l’ordinamento didattico delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, prevedendo specifici indirizzi di specializzazione professionale, distinti anche per singola professione.
- Modifica su esclusività del rapporto di lavoro:
- Diritto all’esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori del l’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali (intramoenia).
- La possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolte in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali;
- La possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento richieste da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata.
- La possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori delegittimano di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa.
- L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal professionista scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra professionista e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta.