facciata corte di cassazione roma

Medico rifiuta di visitare il paziente su richiesta dell’Infermiere. Per la Cassazione è colpevole.

Ritenuto colpevole di rifiuto in atti d’ufficio ma non condannato per intervenuta prescrizione. Un caso interessante di giurisprudenza.

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Si tratta di un ricorso in Cassazione dello stesso imputato già condannato nei primi due gradi di giudizio. La sentenza depositata il 2 aprile scorso e ripresa tra gli altri da FNOPI, conferma la colpevolezza del Medico pur senza giungere ad una condanna in quanto nel frattempo è intervenuta la prescrizione.

La questione è comunque interessante e chiarisce in alcuni aspetti molto dibattuti in ambito ospedaliero. I fatti riguardano il decesso di un uomo di 87 anni presso una unità di cardiologia. Il paziente era conosciuto sia in quella unità operativa che nell’ospedale in quanto spesso ricoverato per le precarie condizioni generali. L’infermiere ha richiesto al medico di visitare il paziente e in seguito al rifiuto ne sarebbe nato un alterco culminato con l’intramontabile umiliazione « torna a fare il tuo lavoro » e passato attraverso il « non hai le competenze » ed il « tu non sei in grado di definire se…». Purtroppo i fatti hanno tristemente dimostrato che stesse facendo proprio quello con la richiesta rimasta inevasa e che l’infermiere aveva le competenze per.

Ci sono diversi motivi e punti portati dalla difesa del medico ad impugnazione della sentenza di appello in larga maggioranza rigettati come il fatto che l’infermiere non avrebbe fornito sufficienti elementi per valutare o meno l’indifferibilità della visita, che l’infermiere avrebbe sollecitato l’intervento del medico “solo una volta” (del resto il postino suona sempre due volte), che il paziente era già stato visitato nelle ore precedenti ed i parametri vitali erano costantemente monitorati, che lo stesso si stava occupando di valutare se era percorribile la strada di un intervento chirurgico per il paziente ed altro ancora. Tutte motivazioni rigettate come detto dai giudici.

L’aspetto interessante della sentenza riguarda invece le dinamiche del rapporto medico-infermiere. Scrivono infatti i giudici: «[…] allorquando a chiedere l’intervento del medico siano figure professionali tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri, la giurisprudenza di legittimità è costante ritenere, senza mezzi termini, che sul sanitario gravi un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, qualora questo non accada […] anche nel caso in cui, successivamente, le condizioni del paziente non si siano rivelate particolarmente gravi e questi non abbia corso pericolo concreto per effetto della condotta omissiva […]».

Si chiarisce o meglio, si ribadisce come quando a richiedere la visita sia il professionista infermiere questa non possa comunque essere negata appellandosi alla discrezionalità tecnica consentita al medico. Quello della richiesta di visita medica è e rimane un punto controverso. Esistono numerose sentenze e pareri diversi su richieste di visita agite da pazienti o familiari nei confronti dei medici di medicina generale o dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica). Su queste situazioni è stabilito come la discrezionalità del medico, salvo casi particolari che non staremo ad esaminare, dia al professionista la facoltà di non visitare il paziente ovvero di ritenere non necessaria la visita per quel paziente.

In questo caso – scrivono sempre i giudici di Cassazione – le richieste provenivano da « personale provvisto di specifiche cognizioni tecniche» e pertanto rendono vane le motivazioni difensive relative alla valutazione da parte del medico sull’inutilità di un’ulteriore visita. Un ribadire l’ovvio e cioè che la professionalità dell’infermiere, oltre ad attribuirgli la responsabilità di vigilare sul condizioni paziente ed allertare il medico quando necessario, lo mette in una condizione che supera la discrezionalità del medico. Nel momento in cui questo ravvisi la necessità di visita medica per il paziente e anche se successivamente le condizioni non dovessero rilevarsi tanto gravi, il medico ha l’obbligo di adempiere immediatamente.

Ciò non significa che, come impone l’essere professionisti, d’ora in poi ci si possa limitare a generiche richieste di visita senza raccogliere e comunicare quelli che sono i parametri ed i segni che hanno portato l’infermiere alla decisione. La professionalità impone anche che le valutazioni debbano essere suffragati da segni e sintomi oltre che da “sensazioni” che possano magari far concordare i due professionisti sull’eventuale differibilità della visita (non l’omissione) e non con affermazioni

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